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Assicurazione sanitaria 2012

L’assicurazione sanitaria obbligatoria tutela l’assicurato e la sua famiglia in caso di malattia sostenendo i costi per l’assistenza medica necessaria - eccettuate le prestazioni a cui si ha diritto in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in quanto in tali casi interviene l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Fino alla fine del 1995 l’affiliazione ad una cassa mutua dipendeva dalla professione esercitata o dall’azienda presso cui si lavorava. Dal gennaio 1996 sussiste piena libertà di scelta tra le casse mutue locali o aziendali, le casse mutue di categoria e le casse di risarcimento, anche se l’affiliazione alle casse sanitarie aziendali e a quelle di categoria è possibile solamente quando i loro statuti consentono l’adesione di terzi. Norme particolari si applicano anche alla scelta di altre tipologie assicurative pubbliche, quali l’assicurazione di categoria dei minatori o la cassa mutua della gente di mare.
È sempre conveniente effettuare un raffronto tra le aliquote contributive richieste dalle varie casse.


Quali sono le prestazioni dell’assicurazione sanitaria obbligatoria?

Gli assicurati hanno diritto a

_interventi di prevenzione e di diagnosi precoce di determinate malattie (per i bambini durante i primi sei anni di vita e - fatto nuovo – anche all’inizio della pubertà; ogni 2 anni per gli adulti a partire dai 35 anni). Le donne a partire dal ventesimo anno di età e gli uomini dopo i 45 anni hanno diritto ad una visita annuale di prevenzione contro le malattie tumorali.
_ corsi di igiene dentale finalizzati alla prevenzione delle malattie dentarie e rivolti in particolare ai bambini e ai giovani nell’ambito della profilassi individuale e di gruppo.
_vaccinazioni preventive nella misura prevista dagli statuti delle casse mutue, escluse quelle richieste per viaggi all’estero non legati alla propria attività lavorativa.
_trattamenti ortodontici, generalmente per assicurati che non hanno ancora compiuto il
diciottesimo anno d’età.
_cure medico-dentistiche da parte di un medico e di un dentista liberamente scelti dall’assicurato e convenzionati con la cassa mutua.
_medicinali, materiale per medicazioni, rimedi e presidi terapeutici quali apparecchi acustici e sedie a rotelle.
_protesi e corone dentarie necessarie per motivi medici.
_trattamenti ospedalieri.
_pagamento o concessione di sussidi per le necessarie cure di prevenzione e di riabilitazione.
_indennità di malattia: in linea di massima, la retribuzione degli assicurati inabili al lavoro per malattia continua ad essere corrisposta dal datore di lavoro per 6 settimane. Se la malattia
si prolunga oltre questo termine, la cassa mutua eroga per 78 settimane nell’arco di 3 anni il 70% della retribuzione media (solo fino al raggiungimento del massimaleontributivo), ma per un importo che non può tuttavia superare il 90% dell’ultima retribuzione netta. Invece dell’indennità di malattia, i coltivatori diretti hanno diritto ad un sussidio aziendale; i lavoratori agricoli stagionali assicurati ricevono però un’indennità di malattia dalla cassa mutua degli agricoltori.
_indennità di malattia per un massimo di 10 giorni all’anno per ogni figlio ammalato di età inferiore ai 12 anni: questa prestazione è concessa dietro presentazione di un certificato medico attestante che nessun’altro componente del nucleo familiare può assicurare l’assistenza, la sorveglianza e la cura del bambino. L’assicurato che alleva un figlio da solo ha diritto all’indennità di malattia per 20 giorni all’anno. Se i figli assicurati sono più di uno, la prestazione massima è di 25 giornate lavorative all’anno, nel caso di famiglie monoparentali di 50 giornate lavorative all’anno. Il diritto a percepire l’indennità di malattia per figli disabili ammalati e bisognosi di assistenza sussiste anche dopo il compimento del dodicesimo anno.
_sussiste inoltre un diritto illimitato all’indennità di malattia qualora il figlio sia affetto da una patologia incurabile ed abbia un’aspettativa di vita di solo poche settimane o pochi mesi.
_sussidio per la conduzione della casa quando si rendono necessari trattamenti ospedalieri e l’assicurato non può pertanto occuparsi delle faccende domestiche, se questi ha un figlio di meno di12 anni o disabile e bisognoso di assistenza.
_assistenza continua a domicilio se essa permette di evitare o abbreviare ricoveri ospedalieri o consente di assicurare un trattamento medico.
_assistenza domiciliare alle donne che ne abbiano necessità a causa di una gravidanza o di un parto.
_socioterapia per gli assicurati che non sono in grado di curarsi o di seguire le cure mediche prescritte a causa di una grave malattia psichica.
_indennità e sussidio di maternità in caso di gravidanza e di parto. In linea di massima, l’indennità è concessa per un periodo di tempo che va dalla sesta settimana prima del parto fino all’ottava settimana dopo il parto (congedo obbligatorio). In caso di parto prematuro o gemellare, l’indennità di maternità è erogata nelle prime 12 settimane successive al parto.
L’ammontare di questa prestazione dipende dal reddito medio percepito dell’assicurata negli ultimi 3 mesi o, nella fattispecie, nelle13 settimane precedenti il congedo obbligatorio, fino a un massimo di 13 euro al giorno. L’eventuale differenza rispetto all’importo netto del reddito medio è corrisposta dal datore di lavoro.

Chi è assicurato?

I lavoratori dipendenti sono automaticamente assicurati se la loro regolare retribuzione lavorativa supera 400 euro mensili e risulta inferiore a un determinato massimale annuo. A decorrere dall’1 gennaio 2003, la retribuzione annuale al di sotto della quale il lavoratore dipendente è soggetto all’obbligo assicurativo è stata formalmente svincolata dall’importo di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e trasformata in soglia retributiva annuale ordinaria o in soglia retributiva annuale straordinaria per i lavoratori assicurati presso un Ente privato. Nel 2006 la soglia retributiva annuale generale ammonta a 47.250 euro e corrisponde ancora al 75 percento del massimale contributivo applicato all’assicurazione pensionistica di operai e impiegati (Länder occidentali). Per motivi consuetudinari e di salvaguardia dei contratti preesistenti, la nuova legge riconosce il diritto di beneficiare di una soglia retributiva annuale inferiore, pari a 42.750 euro nel 2006, ai lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 2002 erano esenti
dall’obbligo assicurativo in quanto superavano la soglia retributiva annuale e risultavano assicurati a titolo sostitutivo presso un Ente assicurativo privato. L’importo della soglia retributiva annuale equivale al massimale di riferimento per il calcolo dei contributi dell’assicurazione pubblica.
Ai sensi della normativa specifica, oltre ai lavoratori dipendenti sono soggetti all’obbligo assicurativo anche
_gli studenti degli istituti universitari statali o parificati,
_i tirocinanti e gli apprendisti nel quadro del secondo percorso di formazione professionale,
_i pensionati affiliati all’assicurazione obbligatoria o coassicurati in quanto familiari di un assicurato durante la maggior parte della seconda metà della vita attiva,
_i disabili che lavorano in laboratori protetti riconosciuti o che beneficiano di un corso di incentivazione dell’attività professionale,
_i disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione I o l’indennità di disoccupazione II,
_gli imprenditori agricoli,
_i familiari di più di 15 anni che lavorano a tempo pieno nell’azienda agricola familiare o vi assolvono la formazione professionale,
_gli agricoltori anziani con vitalizio previdenziale,
_gli artisti e i giornalisti in conformità con la Legge sull’assicurazione sociale degli artisti e dei giornalisti.
L’adesione volontaria ad una cassa mutua entro tre mesi è possibile, tra l’altro, per
_tutte le persone soggette all’obbligo assicurativo al momento dell’estinzione di tale obbligo, se possono comprovare un determinato periodo preassicurativo.
_i dipendenti che già al primo impiego successivo alla formazione professionale superano la soglia generale di reddito annuo.
_i disabili gravi (in particolari circostanze).
_i familiari precedentemente coassicurati che soddisfano il periodo di preassicurazione.
Si ricordi che il termine di tre mesi previsto in questi casi è un termine esclusivo, un’adesione successiva non è quindi più possibile.
Ai sensi della normativa vigente, se è stato loro comunicato che non potranno più accedere a titolo volontario ad alcuna altra cassa malattia pubblica e che gli Enti dell’assistenza sociale possono farsi carico dei contributi sanitari in presenza dei requisiti di cui al tomo XII del Codice di Previdenza Sociale, gli assicurati a titolo volontario che non hanno versato i propri contributi per due mesi malgrado gli avvisi di conclusione del rapporto mutualistico perdono la copertura assicurativa contro le malattie a decorrere dalla prima scadenza successiva di pagamento dei contributi. In caso di difficoltà di pagamento si raccomanda di presentare per tempo una richiesta di dilazione dei versamenti contributivi alla propria assicurazione sanitaria pubblica.
Gli assicurati a titolo volontario presso una cassa mutua pubblica che desiderano passare ad un’assicurazione privata dovrebbero considerare che un’eventuale successiva reintegrazione nel regime assicurativo pubblico sarà possibile solo a determinate condizioni, molto restrittive, e dovrebbero rivolgersi ad un’assicurazione pubblica per ricevere una consulenza approfondita a questo proposito.

Assicurazione familiare

L’assicurazione sanitaria obbligatoria comprende anche un’assicurazione familiare gratuita.

In tal modo sia il coniuge, sia il convivente registrato, sia i figli (fino ad una certa età) di un assicurato risultano coassicurati a loro volta se nel 2006 non dispongono di un reddito superiore ai 350 euro mensili. Il reddito complessivo ammissibile per i lavoratori che esercitano un’attività a reddito marginale ammonta a 400 euro.

Dall’1 gennaio 2004 le casse malattia sostengono i costi dei trattamenti medici dei titolari di assistenza sociale non assicurati presso casse mutualistiche pubbliche. In forza di tale equiparazione alle prestazioni pubbliche, il trattamento medico dei titolari di assistenza sociale è retto dagli stessi criteri di adeguatezza e buona gestione economica vigenti per gli assicurati delle casse mutualistiche pubbliche. I costi dei trattamenti sono rimborsati dagli Enti erogatori dell’assistenza sociale.

Tutti gli affiliati alle assicurazioni sanitarie pubbliche devono notificare senza indugi ogni cambiamento della loro situazione economica, finanziaria o familiare alla cassa mutualistica per evitare la perdita involontaria della copertura assicurativa. Chi percepisce un’indennità di disoccupazione I o II deve inoltre dare comunicazione di tali cambiamenti anche alla locale Agenzia del lavoro.

Partecipazione degli assicurati alle spese sanitarie L’assistenza sanitaria deve restare finanziabile e non può pertanto intervenire per tutti i piccoli disturbi e ad ogni minimo dolorino.

È chiaro che anche gli assicurati devono sentirsi responsabili del mantenimento della propria salute e, per questo motivo, sono tenuti a contribuire alle spese di determinate prestazioni sanitarie (ticket). La legislazione sull’assicurazione sanitaria ha stabilito questa modalità di partecipazione per animare gli assicurati ad usufruire delle prestazioni in modo responsabile ed economicamente razionale. Anche se il contributo del paziente è necessario, il legislatore insiste però sul principio per cui a nessuno possono essere imposti oneri finanziari insostenibili e stabilisce pertanto che in alcune circostanze si conceda un’esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket.

Sono esonerati dal pagamento del ticket
I bambini e i giovani fino ai 18 anni, eccezion fatta per le protesi dentarie e le spese di trasporto.

Esenzione dal ticket/Massimali

Il massimale stabilito per la partecipazione alle spese sanitarie ammonta al 2% del reddito lordo considerabile ai fini del sostentamento. Poiché il parametro da cui muove il legislatore è il reddito familiare lordo, il massimale dipende dal numero di persone che appartengono allo stesso nucleo familiare e assicurano il proprio sostentamento con tale reddito – per ogni membro della famiglia la legge stabilisce infatti una franchigia che viene detratta dal reddito familiare. Ai bambini si applica una franchigia maggiorata. La partecipazione alla spesa sanitaria considerata ammissibile varia pertanto in funzione delle dimensioni del nucleo familiare. La franchigia detratta per il primo congiunto convivente equivale al 15% del valore annuo di riferimento, pari a 4.410 euro per il 2006.

Ogni ulteriore congiunto convivente ha diritto a una franchigia supplementare equivalente al 10% del valore annuo di riferimento, vale a dire a 2.940 euro per il 2006, mentre la franchigia per i bambini ammonta a 3.648 euro. Per consentire il beneficio di una detrazione più elevata (4.410 euro nel caso di famiglie monoparentali) il figlio è considerato il primo congiunto convivente. L’applicazione della detrazione del 10% per gli altri membri del nucleo familiare è rilevante solo nel quadro della cassa malattia degli agricoltori.

Ai fini della constatazione del reddito familiare sono sommati tutti i redditi lordi considerabili ai fini del sostentamento, vale a dire tutte le entrate dell’assicurato e dei suoi congiunti conviventi all’interno dello stesso nucleo familiare utilizzate per finanziarne il sostentamento. Esse comprendono, ad esempio, anche le entrate derivanti da locazioni e affitti o i redditi da capitale, vale a dire i redditi degli assicurati soggetti all’obbligo contributivo, ma non considerati ai fini del calcolo dei contributi.

La legislazione che disciplina l’assicurazione contro le malattie è incentrata sul cosiddetto principio del lordo, come normale parametro delle disponibilità economiche degli assicurati si considera cioè il reddito lordo. La quantificazione dei contributi avviene pertanto in base all’ammontare delle entrate lorde senza ricorrere ad altri parametri (entrate nette) neppure per constatare il raggiungimento della soglia di sostenibilità.

Ogni anno l’assicurato, il coniuge/convivente considerabile ai fini dell’esenzione e i figli devono comprovare tutti i pagamenti di ticket, mentre le casse mutualistiche sono tenute a rilasciare un attestato di esenzione per l’anno corrente a tutti coloro che hanno già raggiunto la soglia di sostenibilità.

Contrariamente al disposto della normativa vigente fino al 31 dicembre 2003, la soglia di sostenibilità per tutti i ticket comprende anche la partecipazione alle spese di trattamenti ospedalieri o di interventi residenziali di prevenzione o di riabilitazione, finora non considerati.

Norme particolari per ammalati cronici

Il legislatore è consapevole della situazione particolare dei malati cronici ed ha pertanto emanato una normativa specifica a loro vantaggio.
Agli assicurati sottoposti a cure permanenti per la stessa patologia si applica una soglia di sostenibilità ridotta pari all’1% del reddito annuo disponibile per il sostentamento. La normativa prevede inoltre che il Comitato federale congiunto dell’ordine dei medici e delle assicurazioni sanitarie emani delle direttive per precisare la definizione di malattia cronica.

Secondo i parametri concordati alla riunione del 22 gennaio 2004 del Comitato federale congiunto, è considerata malattia cronica grave ogni patologia che per un anno richieda almeno una terapia medica per trimestre e soddisfi uno dei seguenti criteri:

_ fabbisogno di assistenza permanente di secondo o terzo livello.
_ grado di disabilità pari o superiore al 60% ai sensi della normativa in materia di disabilità gravi/di assistenza, oppure riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% ai sensi della normativa in materia di assicurazione antinfortunistica.
_ necessità di un’assistenza medica costante (terapia medica o psicoterapeutica, terapia farmacologica, assistenza durante una terapia, fornitura di rimedi e presidi terapeutici), in assenza della quale il personale medico diagnostichi un peggioramento della
patologia, una riduzione dell’aspettativa di vita o un deterioramento permanente della qualità della vita a causa dei problemi sanitari imputabili alla malattia di cui al comma 1.

Ai sensi delle direttive di cui sopra, l’accertamento dello statuto di ammalato cronico grave di un assicurato è affidato alle casse mutualistiche. Dopo l’1 gennaio 2004, gli assicurati che soddisfano questo requisito e superano la soglia personale di sostenibilità possono rivolgersi alla loro cassa malattia per farsi esentare dal pagamento di ogni forma di ticket per il resto dell’anno. Tale esenzione si applica anche a tutti i congiunti conviventi facenti parte del nucleo familiare.

Norme particolari per titolari di assistenza sociale e altre categorie di persone

La Legge di ammodernamento del sistema sanitario prevede disposizioni più vantaggiose rispetto a quelle applicate agli altri assicurati per tutte le persone finora esentate dal pagamento del ticket che beneficiavano di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge federale sull’assistenza sociale, della Legge sull’assistenza alle vittime di guerra o della Legge federale sul minimo individuale. La fissazione della soglia di sostenibilità per questa categoria di persone considera come reddito lordo disponibile per il sostentamento del nucleo familiare esclusivamente la quota di riferimento del capofamiglia ai sensi del regolamento sulle quote di legge (art. 62 c. 2 V Codice di Previdenza Sociale).

I beneficiari dell’assistenza sociale devono sostenere le spese di partecipazione ai costi sanitari attingendo a questa stessa quota, che non può essere accresciuta e ammonta a 4.140 euro all’anno (per un importo mensile di legge al netto delle prestazioni una tantum generalmente pari a 345 euro nei Länder occidentali). Dall’1 gennaio 2005 i titolari di queste prestazioni devono cioè sostenere per l’intero nucleo familiare spese di ticket pari a

41,40 euro per soglie di partecipazione dell’1%
(malati cronici)

82,80 euro per soglie di partecipazione del 2%
(“casi normali”)

Queste disposizioni particolari si applicano anche alle persone per cui un Ente erogatore di assistenza sociale o di assistenza alle vittime di guerra sostiene i costi di sistemazione in un ricovero o in istituzioni analoghe, nonché per le categorie di persone di cui all’art. 264 V Codice di Previdenza Sociale (titolari di assistenza la cui assistenza sanitaria è a carico dell’assicurazione sanitaria pubblica e beneficiari abituali di prestazioni ai sensi dell’art. 2 della Legge sui richiedenti asilo). In altri termini, le entrate lorde disponibili per il sostentamento dell’intero nucleo familiare sono identificate esclusivamente in base alla quota percepita dal capofamiglia ai sensi della normativa sulle quote di riferimento. Per i titolari di assistenza sociale che vivono in strutture sanitarie residenziali il legislatore ha introdotto il diritto ad un credito straordinario che coincide con l’importo del ticket obbligatorio e la cui restituzione avviene tramite detrazioni dalle prestazioni mensili in contanti percepite nel corso dell’anno solare.

I titolari di assistenza sociale che vivono in ricoveri sono tutelati contro gli oneri economici –temporaneamente - eccessivi dalla procedura federale unitaria introdotta con la Legge di riforma della Legge di inquadramento della normativa relativa all’assistenza sociale nel Codice di Previdenza Sociale. Essa dispone che gli Enti erogatori di assistenza sociale accordino agli interessati un credito pari alla rispettiva soglia di sostenibilità e lo versino direttamente alla loro cassa mutua la quale, dal canto suo, l’1 gennaio di ogni anno rilascia agli interessati un attestato di esenzione dall’obbligo di pagamento del ticket.

Il rimborso del credito all’Ente erogatore dell’assistenza avviene in rate di uguale importo ripartite su tutto l’anno solare.

Clausola speciale di insostenibilità per protesi dentarie

Un regolamento flessibile disciplina i casi speciali in materia di protesi dentarie. Per informazioni dettagliate si prega di rivolgersi alla propria cassa mutua.

Informazioni

Ulteriori informazioni si ottengono presso le casse mutue, che forniscono anche il registro delle ricevute da presentare in farmacia per certificare i pagamenti effettuati.

Finanziamento

L’assicurazione sanitaria obbligatoria si finanzia tramite contributi versati per metà dai lavoratori e per metà dal datore di lavoro. Tale rapporto di contribuzione si applica anche ai pensionati soggetti all’obbligo assicurativo e ai loro Enti pensionistici.

Dopo l’1 luglio 2005 gli affiliati all’assicurazione sanitaria obbligatoria versano un contributo supplementare proporzionale al reddito pari allo 0.9 % senza ricevere alcun contributo da parte del datore di lavoro o dell’Ente pensionistico. Sempre a partire dall’1 luglio 2005 a tutte le casse malattia pubbliche è stata imposta una riduzione contestuale dell’aliquota contributiva dello 0,9 %. Sono esentati dal versamento del contributo supplementare i titolari di indennità di disoccupazione II e i loro congiunti coassicurati.

Sono integralmente a carico degli assicurati i contributi sanitari dei lavoratori dipendenti affiliati a titolo volontario all’assicurazione pubblica contro le malattie perché superano la soglia di reddito annuale. In questi casi i datori di lavoro versano a titolo di sussidio l’equivalente della metà del contributo che dovrebbero corrispondere per un dipendente assicurato a titolo obbligatorio presso la stessa cassa mutua. Ricevono un sussidio sanitario dal proprio Ente pensionistico anche i pensionati affiliati a titolo volontario a un’assicurazione sanitaria pubblica o privata.

L’importo dei contributi sanitari nel singolo caso dipende dal reddito e dall’aliquota contributiva dell’Ente assicurativo.

Trova sempre applicazione il cosiddetto massimale di riferimento per il calcolo dei contributi, che nel 2006 è pari a 3.562,50 euro. Ciò significa che i contributi imposti dall’assicurazione sanitaria pubblica devono essere calcolati al massimo in base a tale importo anche quando il reddito dell’assicurato è più elevato.

A partire dall’1 aprile 2003 i lavoratori dipendenti che percepiscono una retribuzione mensile compresa tra i 400,01 e gli 800 euro beneficiano di un trattamento particolare: ai rapporti di lavoro rientranti in questa fascia retributiva, detta scivolo contributivo o fascia di progressione, si applicano infatti disposizioni specifiche di previdenza sociale. In conformità con la nuova normativa, i lavoratori dipendenti che rientrano in questa fascia beneficiano di sgravi contributivi proporzionali al reddito, ma - come per tutti i rapporti di lavoro soggetti ad obbligo assicurativo - i datori di lavoro devono invece versare l’intero importo della quota contributiva datoriale. Lo sgravio economico originato dal regime dello scivolo contributivo agevola esclusivamente i lavoratori, la cui contribuzione all’interno di questa fascia di reddito è soggetta ad un aumento lineare legato alla retribuzione. Per un reddito da lavoro di 400,01 euro le norme legislative stabiliscono un’aliquota media pari al 4% degli oneri contributivi complessivi dei lavoratori. La contribuzione progredisce dunque gradualmente a partire dal 4% iniziale fino all’importo integrale della quota contributiva di competenza dei lavoratori (metà del contributo totale) una volta raggiunto il limite superiore dello scivolo, vale a dire per retribuzioni pari a 800 euro.

Fuente: www.bmg.bund.de , 2007
Ministero Federale della Sanità


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