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Assicurazione sanitaria
2012
L’assicurazione sanitaria obbligatoria tutela l’assicurato e la sua famiglia in
caso di malattia sostenendo i costi per l’assistenza medica necessaria -
eccettuate le prestazioni a cui si ha diritto in caso d’infortunio sul lavoro o
di malattia professionale, in quanto in tali casi interviene l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.
Fino alla fine del 1995 l’affiliazione ad una cassa mutua dipendeva dalla
professione esercitata o dall’azienda presso cui si lavorava. Dal gennaio 1996
sussiste piena libertà di scelta tra le casse mutue locali o aziendali, le casse
mutue di categoria e le casse di risarcimento, anche se l’affiliazione alle
casse sanitarie aziendali e a quelle di categoria è possibile solamente quando i
loro statuti consentono l’adesione di terzi. Norme particolari si applicano
anche alla scelta di altre tipologie assicurative pubbliche, quali
l’assicurazione di categoria dei minatori o la cassa mutua della gente di mare.
È sempre conveniente effettuare un raffronto tra le aliquote contributive
richieste dalle varie casse.
Quali sono le prestazioni dell’assicurazione sanitaria obbligatoria?
Gli
assicurati hanno diritto a
_interventi di prevenzione e di diagnosi precoce di determinate malattie (per i
bambini durante i primi sei anni di vita e - fatto nuovo – anche all’inizio
della pubertà; ogni 2 anni per gli adulti a partire dai 35 anni). Le donne a
partire dal ventesimo anno di età e gli uomini dopo i 45 anni hanno diritto ad
una visita annuale di prevenzione contro le malattie tumorali.
_ corsi di igiene dentale finalizzati alla prevenzione delle malattie dentarie e
rivolti in particolare ai bambini e ai giovani nell’ambito della profilassi
individuale e di gruppo.
_vaccinazioni preventive nella misura prevista dagli statuti delle casse mutue,
escluse quelle richieste per viaggi all’estero non legati alla propria attività
lavorativa.
_trattamenti ortodontici, generalmente per assicurati che non hanno ancora
compiuto il
diciottesimo anno d’età.
_cure medico-dentistiche da parte di un medico e di un dentista liberamente
scelti dall’assicurato e convenzionati con la cassa mutua.
_medicinali, materiale per medicazioni, rimedi e presidi terapeutici quali
apparecchi acustici e sedie a rotelle.
_protesi e corone dentarie necessarie per motivi medici.
_trattamenti ospedalieri.
_pagamento o concessione di sussidi per le necessarie cure di prevenzione e di
riabilitazione.
_indennità di malattia: in linea di massima, la retribuzione degli assicurati
inabili al lavoro per malattia continua ad essere corrisposta dal datore di
lavoro per 6 settimane. Se la malattia
si prolunga oltre questo termine, la cassa mutua eroga per 78 settimane
nell’arco di 3 anni il 70% della retribuzione media (solo fino al raggiungimento
del massimaleontributivo), ma per un importo che non può tuttavia superare il
90% dell’ultima retribuzione netta. Invece dell’indennità di malattia, i
coltivatori diretti hanno diritto ad un sussidio aziendale; i lavoratori
agricoli stagionali assicurati ricevono però un’indennità di malattia dalla
cassa mutua degli agricoltori.
_indennità di malattia per un massimo di 10 giorni all’anno per ogni figlio
ammalato di età inferiore ai 12 anni: questa prestazione è concessa dietro
presentazione di un certificato medico attestante che nessun’altro componente
del nucleo familiare può assicurare l’assistenza, la sorveglianza e la cura del
bambino. L’assicurato che alleva un figlio da solo ha diritto all’indennità di
malattia per 20 giorni all’anno. Se i figli assicurati sono più di uno, la
prestazione massima è di 25 giornate lavorative all’anno, nel caso di famiglie
monoparentali di 50 giornate lavorative all’anno. Il diritto a percepire
l’indennità di malattia per figli disabili ammalati e bisognosi di assistenza
sussiste anche dopo il compimento del dodicesimo anno.
_sussiste inoltre un diritto illimitato all’indennità di malattia qualora il
figlio sia affetto da una patologia incurabile ed abbia un’aspettativa di vita
di solo poche settimane o pochi mesi.
_sussidio per la conduzione della casa quando si rendono necessari trattamenti
ospedalieri e l’assicurato non può pertanto occuparsi delle faccende domestiche,
se questi ha un figlio di meno di12 anni o disabile e bisognoso di assistenza.
_assistenza continua a domicilio se essa permette di evitare o abbreviare
ricoveri ospedalieri o consente di assicurare un trattamento medico.
_assistenza domiciliare alle donne che ne abbiano necessità a causa di una
gravidanza o di un parto.
_socioterapia per gli assicurati che non sono in grado di curarsi o di seguire
le cure mediche prescritte a causa di una grave malattia psichica.
_indennità e sussidio di maternità in caso di gravidanza e di parto. In linea di
massima, l’indennità è concessa per un periodo di tempo che va dalla sesta
settimana prima del parto fino all’ottava settimana dopo il parto (congedo
obbligatorio). In caso di parto prematuro o gemellare, l’indennità di maternità
è erogata nelle prime 12 settimane successive al parto.
L’ammontare di questa prestazione dipende dal reddito medio percepito
dell’assicurata negli ultimi 3 mesi o, nella fattispecie, nelle13 settimane
precedenti il congedo obbligatorio, fino a un massimo di 13 euro al giorno.
L’eventuale differenza rispetto all’importo netto del reddito medio è
corrisposta dal datore di lavoro.
Chi è assicurato?
I
lavoratori dipendenti sono automaticamente assicurati se la loro regolare
retribuzione lavorativa supera 400 euro mensili e risulta inferiore a un
determinato massimale annuo. A decorrere dall’1 gennaio 2003, la retribuzione
annuale al di sotto della quale il lavoratore dipendente è soggetto all’obbligo
assicurativo è stata formalmente svincolata dall’importo di riferimento per il
calcolo dei contributi previdenziali e trasformata in soglia retributiva annuale
ordinaria o in soglia retributiva annuale straordinaria per i lavoratori
assicurati presso un Ente privato. Nel 2006 la soglia retributiva annuale
generale ammonta a 47.250 euro e corrisponde ancora al 75 percento del massimale
contributivo applicato all’assicurazione pensionistica di operai e impiegati (Länder
occidentali). Per motivi consuetudinari e di salvaguardia dei contratti
preesistenti, la nuova legge riconosce il diritto di beneficiare di una soglia
retributiva annuale inferiore, pari a 42.750 euro nel 2006, ai lavoratori
dipendenti che al 31 dicembre 2002 erano esenti
dall’obbligo assicurativo in quanto superavano la soglia retributiva annuale e
risultavano assicurati a titolo sostitutivo presso un Ente assicurativo privato.
L’importo della soglia retributiva annuale equivale al massimale di riferimento
per il calcolo dei contributi dell’assicurazione pubblica.
Ai sensi della normativa specifica, oltre ai lavoratori dipendenti sono soggetti
all’obbligo assicurativo anche
_gli studenti degli istituti universitari statali o parificati,
_i tirocinanti e gli apprendisti nel quadro del secondo percorso di formazione
professionale,
_i pensionati affiliati all’assicurazione obbligatoria o coassicurati in quanto
familiari di un assicurato durante la maggior parte della seconda metà della
vita attiva,
_i disabili che lavorano in laboratori protetti riconosciuti o che beneficiano
di un corso di incentivazione dell’attività professionale,
_i disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione I o l’indennità di
disoccupazione II,
_gli imprenditori agricoli,
_i familiari di più di 15 anni che lavorano a tempo pieno nell’azienda agricola
familiare o vi assolvono la formazione professionale,
_gli agricoltori anziani con vitalizio previdenziale,
_gli artisti e i giornalisti in conformità con la Legge sull’assicurazione
sociale degli artisti e dei giornalisti.
L’adesione volontaria ad una cassa mutua entro tre mesi è possibile, tra l’altro,
per
_tutte le persone soggette all’obbligo assicurativo al momento dell’estinzione
di tale obbligo, se possono comprovare un determinato periodo preassicurativo.
_i dipendenti che già al primo impiego successivo alla formazione professionale
superano la soglia generale di reddito annuo.
_i disabili gravi (in particolari circostanze).
_i familiari precedentemente coassicurati che soddisfano il periodo di
preassicurazione.
Si ricordi che il termine di tre mesi previsto in questi casi è un termine
esclusivo, un’adesione successiva non è quindi più possibile.
Ai sensi della normativa vigente, se è stato loro comunicato che non potranno
più accedere a titolo volontario ad alcuna altra cassa malattia pubblica e che
gli Enti dell’assistenza sociale possono farsi carico dei contributi sanitari in
presenza dei requisiti di cui al tomo XII del Codice di Previdenza Sociale, gli
assicurati a titolo volontario che non hanno versato i propri contributi per due
mesi malgrado gli avvisi di conclusione del rapporto mutualistico perdono la
copertura assicurativa contro le malattie a decorrere dalla prima scadenza
successiva di pagamento dei contributi. In caso di difficoltà di pagamento si
raccomanda di presentare per tempo una richiesta di dilazione dei versamenti
contributivi alla propria assicurazione sanitaria pubblica.
Gli assicurati a titolo volontario presso una cassa mutua pubblica che
desiderano passare ad un’assicurazione privata dovrebbero considerare che
un’eventuale successiva reintegrazione nel regime assicurativo pubblico sarà
possibile solo a determinate condizioni, molto restrittive, e dovrebbero
rivolgersi ad un’assicurazione pubblica per ricevere una consulenza approfondita
a questo proposito.
Assicurazione familiare
L’assicurazione sanitaria
obbligatoria comprende anche un’assicurazione familiare gratuita.
In tal modo sia il coniuge, sia il convivente registrato, sia i figli (fino ad
una certa età) di un assicurato risultano coassicurati a loro volta se nel 2006
non dispongono di un reddito superiore ai 350 euro mensili. Il reddito
complessivo ammissibile per i lavoratori che esercitano un’attività a reddito
marginale ammonta a 400 euro.
Dall’1 gennaio 2004 le casse malattia sostengono i costi dei trattamenti medici
dei titolari di assistenza sociale non assicurati presso casse mutualistiche
pubbliche. In forza di tale equiparazione alle prestazioni pubbliche, il
trattamento medico dei titolari di assistenza sociale è retto dagli stessi
criteri di adeguatezza e buona gestione economica vigenti per gli assicurati
delle casse mutualistiche pubbliche. I costi dei trattamenti sono rimborsati
dagli Enti erogatori dell’assistenza sociale.
Tutti gli affiliati alle assicurazioni sanitarie pubbliche devono notificare
senza indugi ogni cambiamento della loro situazione economica, finanziaria o
familiare alla cassa mutualistica per evitare la perdita involontaria della
copertura assicurativa. Chi percepisce un’indennità di disoccupazione I o II
deve inoltre dare comunicazione di tali cambiamenti anche alla locale Agenzia
del lavoro.
Partecipazione degli assicurati alle spese sanitarie L’assistenza sanitaria deve
restare finanziabile e non può pertanto intervenire per tutti i piccoli disturbi
e ad ogni minimo dolorino.
È chiaro che anche gli assicurati devono sentirsi responsabili del mantenimento
della propria salute e, per questo motivo, sono tenuti a contribuire alle spese
di determinate prestazioni sanitarie (ticket). La legislazione
sull’assicurazione sanitaria ha stabilito questa modalità di partecipazione per
animare gli assicurati ad usufruire delle prestazioni in modo responsabile ed
economicamente razionale. Anche se il contributo del paziente è necessario, il
legislatore insiste però sul principio per cui a nessuno possono essere imposti
oneri finanziari insostenibili e stabilisce pertanto che in alcune circostanze
si conceda un’esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket.
Sono esonerati dal pagamento del ticket
I bambini e i giovani fino ai 18 anni, eccezion fatta per le protesi dentarie e
le spese di trasporto.
Esenzione dal ticket/Massimali
Il massimale stabilito per la partecipazione alle spese sanitarie ammonta al 2%
del reddito lordo considerabile ai fini del sostentamento. Poiché il parametro
da cui muove il legislatore è il reddito familiare lordo, il massimale dipende
dal numero di persone che appartengono allo stesso nucleo familiare e assicurano
il proprio sostentamento con tale reddito – per ogni membro della famiglia la
legge stabilisce infatti una franchigia che viene detratta dal reddito familiare.
Ai bambini si applica una franchigia maggiorata. La partecipazione alla spesa
sanitaria considerata ammissibile varia pertanto in funzione delle dimensioni
del nucleo familiare. La franchigia detratta per il primo congiunto convivente
equivale al 15% del valore annuo di riferimento, pari a 4.410 euro per il 2006.
Ogni ulteriore congiunto convivente ha diritto a una franchigia supplementare
equivalente al 10% del valore annuo di riferimento, vale a dire a 2.940 euro per
il 2006, mentre la franchigia per i bambini ammonta a 3.648 euro. Per consentire
il beneficio di una detrazione più elevata (4.410 euro nel caso di famiglie
monoparentali) il figlio è considerato il primo congiunto convivente.
L’applicazione della detrazione del 10% per gli altri membri del nucleo
familiare è rilevante solo nel quadro della cassa malattia degli agricoltori.
Ai fini della constatazione del reddito familiare sono sommati tutti i redditi
lordi considerabili ai fini del sostentamento, vale a dire tutte le entrate
dell’assicurato e dei suoi congiunti conviventi all’interno dello stesso nucleo
familiare utilizzate per finanziarne il sostentamento. Esse comprendono, ad
esempio, anche le entrate derivanti da locazioni e affitti o i redditi da
capitale, vale a dire i redditi degli assicurati soggetti all’obbligo
contributivo, ma non considerati ai fini del calcolo dei contributi.
La legislazione che disciplina l’assicurazione contro le malattie è incentrata
sul cosiddetto principio del lordo, come normale parametro delle disponibilità
economiche degli assicurati si considera cioè il reddito lordo. La
quantificazione dei contributi avviene pertanto in base all’ammontare delle
entrate lorde senza ricorrere ad altri parametri (entrate nette) neppure per
constatare il raggiungimento della soglia di sostenibilità.
Ogni anno l’assicurato, il coniuge/convivente considerabile ai fini
dell’esenzione e i figli devono comprovare tutti i pagamenti di ticket, mentre
le casse mutualistiche sono tenute a rilasciare un attestato di esenzione per
l’anno corrente a tutti coloro che hanno già raggiunto la soglia di
sostenibilità.
Contrariamente al disposto della normativa vigente fino al 31 dicembre 2003, la
soglia di sostenibilità per tutti i ticket comprende anche la partecipazione
alle spese di trattamenti ospedalieri o di interventi residenziali di
prevenzione o di riabilitazione, finora non considerati.
Norme particolari per ammalati cronici
Il legislatore è consapevole della situazione particolare dei malati cronici ed
ha pertanto emanato una normativa specifica a loro vantaggio.
Agli assicurati sottoposti a cure permanenti per la stessa patologia si applica
una soglia di sostenibilità ridotta pari all’1% del reddito annuo disponibile
per il sostentamento. La normativa prevede inoltre che il Comitato federale
congiunto dell’ordine dei medici e delle assicurazioni sanitarie emani delle
direttive per precisare la definizione di malattia cronica.
Secondo i parametri concordati alla riunione del 22 gennaio 2004 del Comitato
federale congiunto, è considerata malattia cronica grave ogni patologia che per
un anno richieda almeno una terapia medica per trimestre e soddisfi uno dei
seguenti criteri:
_ fabbisogno di assistenza permanente di secondo o terzo livello.
_ grado di disabilità pari o superiore al 60% ai sensi della normativa in
materia di disabilità gravi/di assistenza, oppure riduzione della capacità
lavorativa pari o superiore al 60% ai sensi della normativa in materia di
assicurazione antinfortunistica.
_ necessità di un’assistenza medica costante (terapia medica o psicoterapeutica,
terapia farmacologica, assistenza durante una terapia, fornitura di rimedi e
presidi terapeutici), in assenza della quale il personale medico diagnostichi un
peggioramento della
patologia, una riduzione dell’aspettativa di vita o un deterioramento permanente
della qualità della vita a causa dei problemi sanitari imputabili alla malattia
di cui al comma 1.
Ai sensi delle direttive di cui sopra, l’accertamento dello statuto di ammalato
cronico grave di un assicurato è affidato alle casse mutualistiche. Dopo l’1
gennaio 2004, gli assicurati che soddisfano questo requisito e superano la
soglia personale di sostenibilità possono rivolgersi alla loro cassa malattia
per farsi esentare dal pagamento di ogni forma di ticket per il resto dell’anno.
Tale esenzione si applica anche a tutti i congiunti conviventi facenti parte del
nucleo familiare.
Norme particolari per titolari di assistenza sociale e altre categorie
di persone
La Legge di ammodernamento del sistema sanitario prevede disposizioni più
vantaggiose rispetto a quelle applicate agli altri assicurati per tutte le
persone finora esentate dal pagamento del ticket che beneficiavano di
prestazioni assistenziali ai sensi della Legge federale sull’assistenza sociale,
della Legge sull’assistenza alle vittime di guerra o della Legge federale sul
minimo individuale. La fissazione della soglia di sostenibilità per questa
categoria di persone considera come reddito lordo disponibile per il
sostentamento del nucleo familiare esclusivamente la quota di riferimento del
capofamiglia ai sensi del regolamento sulle quote di legge (art. 62 c. 2 V
Codice di Previdenza Sociale).
I beneficiari dell’assistenza sociale devono sostenere le spese di
partecipazione ai costi sanitari attingendo a questa stessa quota, che non può
essere accresciuta e ammonta a 4.140 euro all’anno (per un importo mensile di
legge al netto delle prestazioni una tantum generalmente pari a 345 euro nei
Länder occidentali). Dall’1 gennaio 2005 i titolari di queste prestazioni devono
cioè sostenere per l’intero nucleo familiare spese di ticket pari a
41,40 euro per soglie di partecipazione dell’1%
(malati cronici)
82,80 euro per soglie di partecipazione del 2%
(“casi normali”)
Queste disposizioni particolari si applicano anche alle persone per cui un Ente
erogatore di assistenza sociale o di assistenza alle vittime di guerra sostiene
i costi di sistemazione in un ricovero o in istituzioni analoghe, nonché per le
categorie di persone di cui all’art. 264 V Codice di Previdenza Sociale (titolari
di assistenza la cui assistenza sanitaria è a carico dell’assicurazione
sanitaria pubblica e beneficiari abituali di prestazioni ai sensi dell’art. 2
della Legge sui richiedenti asilo). In altri termini, le entrate lorde
disponibili per il sostentamento dell’intero nucleo familiare sono identificate
esclusivamente in base alla quota percepita dal capofamiglia ai sensi della
normativa sulle quote di riferimento. Per i titolari di assistenza sociale che
vivono in strutture sanitarie residenziali il legislatore ha introdotto il
diritto ad un credito straordinario che coincide con l’importo del ticket
obbligatorio e la cui restituzione avviene tramite detrazioni dalle prestazioni
mensili in contanti percepite nel corso dell’anno solare.
I titolari di assistenza sociale che vivono in ricoveri sono tutelati contro gli
oneri economici –temporaneamente - eccessivi dalla procedura federale unitaria
introdotta con la Legge di riforma della Legge di inquadramento della normativa
relativa all’assistenza sociale nel Codice di Previdenza Sociale. Essa dispone
che gli Enti erogatori di assistenza sociale accordino agli interessati un
credito pari alla rispettiva soglia di sostenibilità e lo versino direttamente
alla loro cassa mutua la quale, dal canto suo, l’1 gennaio di ogni anno rilascia
agli interessati un attestato di esenzione dall’obbligo di pagamento del ticket.
Il rimborso del credito all’Ente erogatore dell’assistenza avviene in rate di
uguale importo ripartite su tutto l’anno solare.
Clausola speciale di insostenibilità per
protesi dentarie
Un regolamento flessibile
disciplina i casi speciali in materia di protesi dentarie. Per informazioni
dettagliate si prega di rivolgersi alla propria cassa mutua.
Informazioni
Ulteriori informazioni si
ottengono presso le casse mutue, che forniscono anche il registro delle ricevute
da presentare in farmacia per certificare i pagamenti effettuati.
Finanziamento
L’assicurazione sanitaria
obbligatoria si finanzia tramite contributi versati per metà dai lavoratori e
per metà dal datore di lavoro. Tale rapporto di contribuzione si applica anche
ai pensionati soggetti all’obbligo assicurativo e ai loro Enti pensionistici.
Dopo l’1 luglio 2005 gli affiliati all’assicurazione sanitaria obbligatoria
versano un contributo supplementare proporzionale al reddito pari allo 0.9 %
senza ricevere alcun contributo da parte del datore di lavoro o dell’Ente
pensionistico. Sempre a partire dall’1 luglio 2005 a tutte le casse malattia
pubbliche è stata imposta una riduzione contestuale dell’aliquota contributiva
dello 0,9 %. Sono esentati dal versamento del contributo supplementare i
titolari di indennità di disoccupazione II e i loro congiunti coassicurati.
Sono integralmente a carico degli assicurati i contributi sanitari dei
lavoratori dipendenti affiliati a titolo volontario all’assicurazione pubblica
contro le malattie perché superano la soglia di reddito annuale. In questi casi
i datori di lavoro versano a titolo di sussidio l’equivalente della metà del
contributo che dovrebbero corrispondere per un dipendente assicurato a titolo
obbligatorio presso la stessa cassa mutua. Ricevono un sussidio sanitario dal
proprio Ente pensionistico anche i pensionati affiliati a titolo volontario a
un’assicurazione sanitaria pubblica o privata.
L’importo dei contributi sanitari nel singolo caso dipende dal reddito e
dall’aliquota contributiva dell’Ente assicurativo.
Trova sempre applicazione il cosiddetto massimale di riferimento per il calcolo
dei contributi, che nel 2006 è pari a 3.562,50 euro. Ciò significa che i
contributi imposti dall’assicurazione sanitaria pubblica devono essere calcolati
al massimo in base a tale importo anche quando il reddito dell’assicurato è più
elevato.
A partire dall’1 aprile 2003 i lavoratori dipendenti che percepiscono una
retribuzione mensile compresa tra i 400,01 e gli 800 euro beneficiano di un
trattamento particolare: ai rapporti di lavoro rientranti in questa fascia
retributiva, detta scivolo contributivo o fascia di progressione, si applicano
infatti disposizioni specifiche di previdenza sociale. In conformità con la
nuova normativa, i lavoratori dipendenti che rientrano in questa fascia
beneficiano di sgravi contributivi proporzionali al reddito, ma - come per tutti
i rapporti di lavoro soggetti ad obbligo assicurativo - i datori di lavoro
devono invece versare l’intero importo della quota contributiva datoriale. Lo
sgravio economico originato dal regime dello scivolo contributivo agevola
esclusivamente i lavoratori, la cui contribuzione all’interno di questa fascia
di reddito è soggetta ad un aumento lineare legato alla retribuzione. Per un
reddito da lavoro di 400,01 euro le norme legislative stabiliscono un’aliquota
media pari al 4% degli oneri contributivi complessivi dei lavoratori. La
contribuzione progredisce dunque gradualmente a partire dal 4% iniziale fino
all’importo integrale della quota contributiva di competenza dei lavoratori (metà
del contributo totale) una volta raggiunto il limite superiore dello scivolo,
vale a dire per retribuzioni pari a 800 euro.
Fuente:
www.bmg.bund.de
, 2007
Ministero Federale della Sanità
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